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Chiarimenti sulla liquidazione mensile del TFR in busta paga – Nota INL n. 616 del 3 aprile 2025

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  • Fisco
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Con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di liquidare il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) mensilmente in busta paga, a titolo di anticipazione.

L’Ispettorato sottolinea che tale prassi, seppure diffusa in alcuni settori come il lavoro a tempo determinato, stagionale e domestico, può comportare rilevanti conseguenze giuridiche e contributive.

In particolare, viene ribadito che l’anticipo del TFR può essere previsto esclusivamente attraverso specifici accordi individuali o collettivi, e nel rispetto delle condizioni di legge. Ad esempio, nel settore domestico, la possibilità di anticipazione del TFR è ammessa, ma non più di una volta all’anno.

Diversamente, l’erogazione automatica e mensile del rateo TFR in busta paga non costituisce una valida anticipazione secondo quanto previsto dall’art. 2120 del Codice Civile, bensì un’integrazione retributiva. Tale prassi, infatti, genera effetti sul piano contributivo e fiscale, in quanto il TFR, in quanto emolumento differito, non è soggetto a contribuzione previdenziale né a tassazione ordinaria, ma a tassazione separata.

Ricordiamo che il TFR è disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile, che ne prevede l’erogazione al termine del rapporto di lavoro, salvo anticipazioni su richiesta del lavoratore in presenza di specifici requisiti (anzianità minima di servizio, importo massimo pari al 70% del maturato, esigenze giustificate come spese sanitarie o acquisto della prima casa).

Qualsiasi erogazione del TFR al di fuori di tali ipotesi, in particolare se disposta con liquidazione mensile automatica, è contraria alla normativa vigente e alla finalità propria del TFR, che è quella di fornire un sostegno economico al termine del rapporto di lavoro.

L’Ispettorato ha inoltre precisato che, in sede di verifica ispettiva, qualora venga riscontrata la mensilizzazione del TFR, il datore di lavoro sarà tenuto a ricostituire il Fondo TFR non accantonato, con duplicazione dei costi, in applicazione dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 124/2004.

In caso di inadempienza, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. Poiché in questa fattispecie non è applicabile l’istituto della diffida (art. 13, comma 2, del medesimo decreto), la sanzione sarà pari a un terzo del massimo edittale, ossia 1.000 euro per ciascun lavoratore interessato.

Si invitano pertanto i datori di lavoro a verificare attentamente le modalità di gestione del TFR, al fine di assicurare la piena conformità alla normativa vigente ed evitare sanzioni.

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