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7 Luglio 2026

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IVA, PIÙ TEMPO PER LA DETRAZIONE: UNA SEMPLIFICAZIONE CHE PUÒ CAMBIARE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE 

Il sistema fiscale italiano compie un passo importante verso una gestione meno rigida degli adempimenti IVA. Il decreto correttivo “Omnibus”, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 nell’ambito del percorso di attuazione della riforma fiscale, interviene sui termini entro i quali può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA, ampliando sensibilmente il periodo a disposizione dei contribuenti. 

È una modifica che A.I.SO.P. ritiene particolarmente interessante perché può produrre conseguenze concrete sulla gestione amministrativa e contabile di una platea molto ampia di imprese. La direzione scelta dal legislatore appare chiara: meno rigidità formale quando l’Amministrazione finanziaria dispone già degli strumenti digitali necessari per conoscere e controllare le operazioni. 

DALLA DIGITALIZZAZIONE PUÒ NASCERE UNA VERA SEMPLIFICAZIONE 

Fatturazione elettronica, trasmissione telematica dei dati, interoperabilità e controlli automatizzati hanno aumentato la tempestività delle informazioni a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. È quindi coerente che questa evoluzione produca anche un beneficio per il contribuente. 

Le modifiche interessano, in particolare, gli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972 e le corrispondenti disposizioni del nuovo Testo unico IVA. La novità centrale è l’ampliamento del termine: il diritto alla detrazione potrà essere esercitato, in linea generale, entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto è sorto, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina IVA. Anche la registrazione delle fatture e dei documenti d’importazione viene coordinata con il nuovo termine. 

PERCHÉ LA MODIFICA È IMPORTANTE PER LE IMPRESE 

Nella gestione quotidiana può accadere che una fattura venga acquisita, verificata o contabilizzata in ritardo per controlli interni, contestazioni, processi autorizzativi o operazioni effettuate negli ultimi giorni dell’anno. Termini troppo rigidi possono trasformare situazioni fisiologiche in un costo fiscale. La nuova disciplina introduce invece un margine temporale significativamente più ampio per recuperare l’IVA detraibile e rende i tempi maggiormente compatibili con i sistemi di controllo amministrativo delle imprese. 

IL NODO DELLE FATTURE ‘A CAVALLO D’ANNO’ 

Uno degli effetti più rilevanti riguarda le operazioni effettuate alla fine dell’anno per le quali la fattura viene ricevuta nell’anno successivo. Per esempio, una fattura relativa a un’operazione 2026, ricevuta nel 2027 entro il termine della dichiarazione annuale e correttamente registrata nell’apposito sezionale, potrà consentire la detrazione nel modello IVA 2027 relativo al 2026, cioè nell’anno in cui il diritto è sorto. 

Resta tuttavia una distinzione importante: una fattura di dicembre ricevuta, ad esempio, nei primi giorni di gennaio non può essere semplicemente inserita retroattivamente nella liquidazione periodica IVA di dicembre. Occorre quindi distinguere l’esercizio della detrazione nella dichiarazione annuale dall’imputazione alle singole liquidazioni periodiche. 

NOTE DI VARIAZIONE: POSSIBILI EFFETTI RILEVANTI 

L’ampliamento dei termini potrebbe riflettersi anche sulle note di variazione IVA. Se verrà confermato il collegamento interpretativo tra i termini delle note in diminuzione e quelli della detrazione, per una liquidazione giudiziale intervenuta nel dicembre 2026 il creditore potrebbe arrivare a emettere la nota di accredito entro il 30 aprile 2029, anziché entro il 30 aprile 2027, esercitando successivamente il relativo diritto alla detrazione. Su questo profilo sarà importante attendere i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria. 

ATTENZIONE ALLA FASE TRANSITORIA 

La nuova disciplina non prevede una specifica regolamentazione transitoria analoga a quella adottata nel 2017. La decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale può quindi generare dubbi rispetto alle operazioni pregresse. A.I.SO.P. ritiene auspicabile un tempestivo intervento di prassi. Nel frattempo, prima di considerare definitivamente perduta l’IVA relativa a documenti non detratti nei precedenti termini, può essere utile effettuare una ricognizione delle posizioni aperte, senza procedere automaticamente al recupero finché non saranno chiariti i profili transitori. 

LA LETTURA A.I.SO.P.: DIGITALIZZARE DEVE SIGNIFICARE ANCHE SEMPLIFICARE 

Per molti anni la digitalizzazione fiscale è stata percepita dalle imprese soprattutto come un insieme di nuovi obblighi. Se oggi l’Amministrazione finanziaria dispone in tempo reale dei dati delle fatture elettroniche, la digitalizzazione deve poter consentire anche una riduzione degli adempimenti e delle rigidità formali. La compliance non dovrebbe significare soltanto maggiori controlli, ma anche un rapporto più evoluto tra contribuente e Amministrazione, capace di distinguere gli errori meramente formali dai comportamenti realmente evasivi. 

IN SINTESI – COSA CAMBIA 

TEMA EFFETTO OPERATIVO 
Detrazione IVA In linea generale, entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. 
Registrazione fatture Il termine viene coordinato con quello previsto per l’esercizio della detrazione. 
Fatture a cavallo d’anno Maggiore possibilità di ricondurre la detrazione all’anno nel quale il diritto è sorto. 
Liquidazioni periodiche Restano regole specifiche: la fattura ricevuta a gennaio non confluisce automaticamente nella liquidazione di dicembre. 
Note di variazione Possibile ampliamento dei termini, da confermare alla luce della prassi dell’Agenzia delle Entrate. 
Fase transitoria Sono necessari chiarimenti applicativi sulle operazioni pregresse. 
Opportunità Più tempo per controlli, registrazioni e recupero dell’IVA detraibile. 

COSA CONSIGLIAMO ALLE IMPRESE ASSOCIATE 

  • Verificare le fatture passive non ancora registrate o per le quali non sia stata esercitata la detrazione IVA. 
  • Individuare eventuali posizioni pregresse nelle quali l’IVA non sia stata recuperata a causa dei precedenti termini, senza procedere automaticamente al recupero fino al chiarimento della disciplina transitoria. 
  • Monitorare le note di variazione relative a crediti insoluti e procedure concorsuali, sulle quali l’ampliamento dei termini potrebbe avere effetti economici significativi. 

IL RUOLO DEI DELEGATI SINDACALI A.I.SO.P. 

Invitiamo i Delegati sindacali A.I.SO.P. a portare questa novità all’attenzione delle imprese assistite e a sensibilizzarle sulla necessità di verificare, insieme ai propri consulenti e professionisti fiscali, le situazioni che potrebbero beneficiare delle nuove disposizioni. A.I.SO.P. continuerà a seguire l’iter del provvedimento e, soprattutto, i chiarimenti sulla disciplina transitoria e sulle note di variazione. 

Perché una rappresentanza moderna delle imprese non significa soltanto intervenire quando nasce un problema: significa conoscere per tempo le opportunità offerte dal cambiamento normativo e trasformarle in strumenti concreti per chi fa impresa. 

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