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COVID-19 - I Bonus INPS per il Sostegno al Reddito previsti dal D.L. 18 del 17 marzo 2020 CURA ITALIA - e D.L. 34 del 19 maggio 2020 RILANCIO ITALIA

Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Con la Circolare n. 67 del 29 maggio 2020, l’Inps illustra le principali misure a sostegno del reddito di lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi. I lavoratori interessati sono:

  • lavoratori stagionali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 all’articolo 2, comma 1, individua le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che, al contempo, non hanno beneficiato di alcuna indennità prevista dal citato decreto-legge n. 18 del 2020.

I lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale, che non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di trattamento pensionistico al momento della presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro di tipo intermittente, possono beneficiare di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’articolo 84 del decreto-legge n. 34, estende la richiamata indennità, pari a 600 euro, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza dei medesimi requisiti. 

I lavoratori destinatari delle indennità, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Per i lavoratori intermittenti che abbiano svolto una prestazione lavorativa, nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’articolo 84 del decreto-legge n.34, estende la richiamata indennità, pari a 600 euro, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza dei medesimi
requisiti. La prestazione è erogata dall’INPS, previa presentazione della domanda.

Per i lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano stati titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, di contratti di lavoro autonomo occasionali, riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020, spetta una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’articolo 84 del decreto-legge n.34, estende la richiamata indennità, pari a 600 euro, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza dei medesimi requisiti. 

Per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata e che non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è prevista una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’articolo 84 del decreto-legge n.34, estende la richiamata indennità, pari a 600 euro, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza dei medesimi requisiti. La prestazione è erogata dall’INPS, previa presentazione della domanda.

Le indennità non sono compatibili con i seguenti trattamenti:

  • trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga;
  • indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
  • indennità istituita per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dal decreto ministeriale del 28 marzo 2020 a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Le indennità sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DISCOLL e l’indennità di disoccupazione agricola e con le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

REM - Reddito di Emergenza

  • Riferimento normativo: Art.82, D.L. n.34 del 19 maggio 2020 ​
  • Beneficiari: Nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
    ​Importo del beneficio € 400,00, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di € 840,00 (in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
  • Condizioni di accesso: Il termine ultimo di presentazione della domanda è il 30 giugno 2020
  • Requisiti: Residenza in Italia
  • ​Un valore del reddito familiare inferiore all’ammontare del beneficio
  • Un Valore del patrimonio mobiliare 2019 inferiore a euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di euro 20.000, incrementato di euro 5.000 in caso di presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza
  • Un Valore attestazione Isee inferiore a euro 15.000

Incumulabilità Incumulabile con le indennità erogate per il mese di marzo in base agli articoli 27, (professionisti e lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), 28 (lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali INPS), 29 (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (lavoratori del settore agricolo), 38 (lavoratori dello spettacolo) e 44 (liberi professionisti iscritti alle Casse Professionali, lavoratori stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di P.IVA e titolari di contratti autonomi occasionali, incaricati delle vendite e domicilio) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
Incumulabile con le indennità previste dall’art.84 del D.L. 34/2020 per i mesi di aprile e maggio per le categorie di soggetti sopraelencate.

Incompatibilità

  • essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
  • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore al beneficio spettante;
  • essere percettori di reddito di cittadinanza
  • Trattamento fiscale L’indennità non concorre alla formazione del reddito

Documentazione necessaria

  • Scheda raccolta dati / Dichiarazione di responsabilità (completa di tutte le informazioni – telefono, mail, IBAN, ecc. – e debitamente sottoscritta)
  • Mandato di assistenza e rappresentanza
  • Copia documento di identità

Indennità per i lavoratori domestici

  • Riferimento normativo: Art.85, D.L. n.34 del 19 maggio 2020
  • Beneficiari: Lavoratori domestici
  • Importo del beneficio: € 500,00 per il mese di aprile 2020 - € 500,00 per il mese di maggio 2020
  • Condizioni di accesso: Sussistenza, al 23 febbraio 2020, di uno o più contratti di lavoro domestico per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali

Requisiti 

  • Non convivenza con il datore di lavoro
  • Non titolarità di pensione (ad eccezione dell’Assegno Ordinario di Invalidità di cui all’art.1 della Legge 222/1984)
  • Non titolarità di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso da quello domestico
  • Incumulabilità Incumulabile con le indennità erogate per il mese di marzo in base agli articoli 27, (professionisti e lavoratori con rapporti di collaborazione
    coordinata e continuativa), 28 (lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali INPS), 29 (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (lavoratori del settore agricolo), 38 (lavoratori dello spettacolo) e 44 (liberi professionisti iscritti alle Casse Professionali, lavoratori stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di P.IVA e titolari di contratti autonomi occasionali, incaricati delle vendite e domicilio) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Incumulabile con le indennità previste dall’art.84 del D.L. 34/2020 per i mesi di aprile e maggio per le categorie di soggetti sopraelencate.

Incompatibilità 

L’indennità non spetta ai soggetti: 

  • che sono oggetto di “emersione” ai sensi dell’art.103 del decreto legge n.34/2020;
  • percettori del Reddito di emergenza (art.82 del D.L. 34/2020)
  • percettori del Reddito di cittadinanza (D.L. 4/2019, convertito in legge n.26/2019) [*]

Trattamento fiscale L’indennità non concorre alla formazione del reddito 

Documentazione necessaria

  • Scheda raccolta dati / Dichiarazione di responsabilità (completa di tutte le informazioni – telefono, mail, IBAN, ecc. – e debitamente sottoscritta)
  • Mandato di assistenza e rappresentanza 
  • Copia documento di identità
  • Codice fiscale

Bonus di 600 euro

L'indennità prevista dal D.L. 18/2020 Cura Italia per il mese di marzo 2020 è di importo pari a € 600, non
soggetta ad imposizione fiscale. Le domande si potranno da dopo il 01/04/2020, on line sul sito INPS o sul ns Portale CAF con il Software “Domande Covid-19” per la raccolta delle domande dei vari bonus INPS e la trasmissione con il ns Patronato di riferimento.

Le categorie interessate:

  • Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi: liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’Inps;
  • Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
  • Artigiani
  • Commercianti
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
  • Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020
  • Lavoratori agricoli - operai agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo  lavoro agricolo dipendente non siano titolari di pensione
  • Lavoratori dello spettacolo - lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti: almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro, non siamo titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020
  • Professionisti iscritti agli Ordini – il DM MinLav in applicazione dell’art.44 del DL 18/2020, ha stanziato 200 mil di €, la domanda è da presentare alla propria cassa - utilizzando la modulistica che le casse stesse dovranno predisporre. Rispetto all’indennità riconosciuta ai soggetti INPS, tuttavia, l’indennità non sarà riconosciuta a tutti, bensì solo nel rispetto di precisi limiti reddituali e a condizione che l’iscritto sia in regola con i versamenti dovuti per il 2019.

L'indennità non viene riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

Congedi e Bonus Babysitter

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, ha previse misure di sostegno alle famiglie e ai
lavoratori, connesse all’emergenza epidemiologica COVID -19. L’articolo 23 del d.l. 18/2020 ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei minori. Possono fruire del congedo i genitori lavoratori dipendenti privati, lavoratori iscritti alla Gestione Separata, lavoratori autonomi iscritti all’INPS e lavoratori dipendenti pubblici.

Inoltre, l’articolo 24 del d.l. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti stabiliti dall’articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. La circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45 fornisce le istruzioni operative per la fruizione dei congedi parentali e dei permessi retribuiti.

In alternativa al congedo, con la circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44, è stata prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro. La circolare fornisce le indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio, alle modalità di compilazione della domanda e all’erogazione del bonus.

I destinatari di questa misura sono i dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori autonomi. L’articolo 25 del d.l. 18/2020 estende anche ai dipendenti del settore pubblico le medesime agevolazioni previste per le famiglie del settore privato. I soggetti potenziali beneficiari sono i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti categorie di medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Con la circolare INPS 28 marzo 2020, n.47, si illustrano le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.

Bonus 300€ dei Comuni per la solidarietà alimentare

Trattasi di beneficio concesso in via esclusiva dai Comuni e dato il periodo emergenziale necessità di modalità
semplificate, l'istruttoria passa attraverso i servizi sociali dei Comuni (i quali in molti casi già conoscono la situazione di disagio dei nuclei presenti nei rispettivi Comuni). I requisiti formalizzati non sono stati ancora resi noti da parte dei Comuni. Si ricorda che esiste un margine di discrezionalità attribuito ad ogni Comune, come avviene peraltro anche nei bandi legati alla fruizione dei vari benefici. Escludiamo che venga utilizzato l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) , anche perché i redditi e i patrimoni sono riferiti al secondo anno precedente e che non rispecchia in nessun caso la situazione attuale così straordinaria. In questi casi, come ovvio, saltano le valutazioni della situazione economica dei nuclei che solitamente vengono attuate in via ordinaria. Non essendo una prestazione erogata da Inps dobbiamo solo restare in attesa di conoscere i dettagli dei requisiti di accesso che sicuramente avranno un certo di grado di elasticità e discrezionalità. "Le risorse ricevute da ciascun Comune per la solidarietà alimentare saranno destinate, con un vaglio preventivo molto semplificato e flessibile (evitando requisiti rigidi) da parte dei servizi sociali comunali, a tutti coloro che versano in situazione di necessità alimentare. Tali risorse dedicate potranno essere rafforzate da ciascun comune (o dall’ANCI, con un riparto pro quota in base alle esigenze) con donazioni defiscalizzate di generi alimentari o di buoni d’acquisto o buoni sconto da parte di privati, di produttori, dei distributori. La priorità verrà data a chi non percepisce RDC.

Slittamento, Sospensione o proroga di vari adempimenti.

I000 CAF sono a completa disposizione dei cittadini, lavorando da remoto mediante mail o telefono: pur nell'attuale situazione emergenziale, ci si può rivolgere alle SEDI del CAF LAVORO E FISCO della propria provincia,

Bonus sociali per energia, gas e acqua

Il termine 0di presentazione dell’istanza di rinnovo, il cui bonus è in scadenza nel periodo compreso tra il 1°
0marzo e il 30 aprile prossimo, slitta al 30 giugno. Verrà quindi garantita (dopo le consuete verifiche sulle condizioni di accesso) la continuità degli stessi bonus, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria. Il rinnovo ha la consueta durata di 12 mesi, come previsto dalle norme attuali.

Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (anche per multe stradali)

Non verranno notificate dall'8 marzo al 31 maggio prossimo. I pagamenti riferiti a cartelle notificate prima
dell’8 marzo, il cui termine di pagamento scade nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio prossimo, sono sospesi fino al 31 maggio (è possibile chiedere la rateazione per debiti fino a 60 mila euro). Sono sospese, e dovranno essere pagate entro il 30 giugno prossimo, le rate dei pagamenti ricadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio prossimo. In caso di mancato pagamento dei debiti riferiti a cartelle notificate prima dell’8 marzo, l’Agenzia delle Entrate non può attivare alcuna procedura cautelare (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (pignoramento).

Avvisi bonari

Non  risultano  invece  sospesi  i  pagamenti  richiesti  dall'Agenzia  delle  entrate  a  seguito  dell’invio  delle
comunicazioni di irregolarità, i cosiddetti “avvisi bonari”, a seguito dei controlli delle dichiarazioni 730/2019
e 730/2017.

Le comunicazioni telematiche all'Enea

P0er usufruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%), risparmio energetico
(65-55-50%) e acquisto di grandi elettrodomestici (50%), devono essere inviate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Se la scadenza dei 90 giorni ricade nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio prossimo, la trasmissione all'Enea potrà essere inoltrata entro il 30 giugno.

La presentazione telematica della dichiarazione di successione e delle domande di voltura al catasto terreni/urbano per gli immobili ereditati,

il cui termine (1 anno dalla data del decesso) ricade nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio, viene posticipata al 30 giugno prossimo. E’ sempre opportune trasmettere le Successioni telematiche con il ns servizio telematico, al fine di sbloccare i conti correnti intestati o cointestati alla persona deceduta.

Posticipo del rinnovo dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza a partire dal 18 marzo

(carta di identità, passaporto, porto d’armi ecc.), che saranno validi fino al 31 agosto, così come la patente di guida in scadenza dal 31 gennaio.

Reddito di cittadinanza

sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del D.L.18/2020 gli obblighi connessi alla fruizione del reddito quali l’immediata disponibilità al lavoro e l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

Pagamento contanti degli oneri detraibili e detrazioni fiscali

Non è prevista alcuna moratoria per quanto riguarda il pagamento in contanti degli oneri detraibili ai fini delle detrazioni fiscali, che dal 1° gennaio deve essere effettuato con strumenti di pagamenti tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Ricordiamo che la detrazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute mediante l’utilizzo del contante solo per i farmaci, i dispositivi medici, le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate. Per non perdere i benefici fiscali è necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabile per le restanti spese detraibili, quali quelle sanitarie rese da professionisti o esercenti le professioni sanitarie tecniche, le spese funebri o le spese veterinarie.