
Agevolazioni asili nido e forme di supporto domiciliare: novità normative 2026. Indicazioni su ISEE, domande pluriennali e aspetti operativi per le strutture educative.
31 Marzo 2026Premessa
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 42/L della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, ha introdotto, all’articolo 1, commi 180, 181 e da 185 a 190, disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028.
La presente circolare fornisce le indicazioni necessarie per l’applicazione di tali disposizioni, tenuto conto del decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 19 dicembre 2025, che ha quantificato l’incremento della speranza di vita.
1. Quadro normativo di riferimento
L’adeguamento per il biennio 2027-2028 è disciplinato dal combinato disposto di:
- Decreto direttoriale 19 dicembre 2025: ha stabilito un incremento base dei requisiti di accesso al sistema pensionistico pari a tre mesi (e un incremento di 0,3 unità per i valori di somma di età e anzianità contributiva, le c.d. “Quote”).
Art. 1, comma 185, Legge n. 199/2025: ha disposto una modulazione nell’applicazione di tale incremento, prevedendo che:
- Per l’anno 2027, l’incremento si applichi nella misura di un mese.
- Per l’anno 2028, l’incremento si applichi nella misura intera di tre mesi.
2. Nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento
Si riepilogano i requisiti aggiornati per le principali forme di pensionamento, valevoli per gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione Separata INPS.
2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, D.L. n. 201/2011)
| Periodo | Requisito anagrafico (generale) | Requisito anagrafico (contributivo: primo accredito dal 1996 con 5 anni di contributi) |
| 1° gen. 2027 – 31 dic. 2027 | 67 anni e 1 mese | 71 anni e 1 mese |
| 1° gen. 2028 – 31 dic. 2028 | 67 anni e 3 mesi | 71 anni e 3 mesi |
2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, D.L. n. 201/2011)
| Periodo | Requisito contributivo (uomini) | Requisito contributivo (donne) |
| 1° gen. 2027 – 31 dic. 2027 | 42 anni e 11 mesi | 41 anni e 11 mesi |
| 1° gen. 2028 – 31 dic. 2028 | 43 anni e 1 mese | 42 anni e 1 mese |
Nota: Il trattamento pensionistico anticipato decorre dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra mobile), con eccezioni per le gestioni speciali (CPDEL, CPS, CPI, CPUG) per le quali decorrono 7 mesi se maturati entro il 2027 e 9 mesi se maturati dal 2028.
2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci (art. 1, comma 199, lett. a), b) e c), L. n. 232/2016)
| Periodo | Requisito contributivo |
| 1° gen. 2027 – 31 dic. 2027 | 41 anni e 1 mese |
| 1° gen. 2028 – 31 dic. 2028 | 41 anni e 3 mesi |
3. Esclusioni dall’adeguamento per il biennio 2027-2028
La Legge di Bilancio 2026 ha previsto importanti esclusioni dall’adeguamento per alcune categorie di lavoratori, come specificato di seguito.
3.1 Lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (art. 1, commi 186 e 187)
Per i lavoratori iscritti all’AGO, forme sostitutive e Gestione Separata, che soddisfano specifici requisiti di anzianità contributiva (30 anni) e di svolgimento dell’attività usurante, l’adeguamento non si applica. Di seguito i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e anticipata nel biennio:
Pensione di vecchiaia:
- Attività gravose (7 anni negli ultimi 10): requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi.
- Attività gravose (6 anni negli ultimi 7): requisito anagrafico di 67 anni.
- Attività faticose e pesanti (D.Lgs. n. 67/2011): requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi.
Pensione anticipata (requisito contributivo):
- Uomini: 42 anni e 10 mesi.
- Donne: 41 anni e 10 mesi.
3.2 Lavoratori precoci addetti ad attività gravose/faticose (art. 1, comma 188)
Per i lavoratori precoci di cui all’art. 1, comma 199, lett. d), L. n. 232/2016 (addetti ad attività gravose o faticose e pesanti), l’adeguamento non si applica. Il requisito contributivo per l’accesso rimane 41 anni per tutto il biennio 2027-2028.
3.3 Lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti (D.Lgs. n. 67/2011)
L’art. 1, comma 189, conferma che anche per il biennio 2027-2028 non trova applicazione l’adeguamento della speranza di vita ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 67/2011 per i lavoratori usuranti (es. lavoratori notturni, turnisti, addetti a mansioni usuranti). I requisiti rimangono pertanto quelli già adeguati con i decreti direttoriali del 2011 e 2014.
4. Disposizioni per il personale di difesa, sicurezza e soccorso pubblico
L’art. 1, commi 180 e 181, della Legge di Bilancio 2026 prevede un incremento aggiuntivo dei requisiti per il personale delle Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco.
- A decorrere dal 2028, è previsto un incremento di un mese.
- A decorrere dal 2029, un ulteriore incremento di un mese.
- A decorrere dal 2030, un ulteriore incremento di un mese.
Tali incrementi si aggiungono a quelli previsti per il biennio 2027-2028. Per il personale di questo comparto, nel biennio 2027-2028 i requisiti risultano pertanto così definiti:
| Tipologia | Periodo | Requisito |
| Pensione di vecchiaia | 2027 | Incremento di 1 mese rispetto al biennio 2025-2026 |
| 2028 | Incremento di 3 mesi rispetto al biennio 2025-2026 | |
| Pensione di anzianità | 2027 | – 41 anni e 1 mese di contributi (opzione 1) – 54 anni e 1 mese (opzione 2) – 58 anni e 1 mese (opzione 3) |
| 2028 | – 41 anni e 3 mesi di contributi (opzione 1) – 54 anni e 3 mesi (opzione 2) – 58 anni e 3 mesi (opzione 3) |
Si fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 1, comma 181, che potrà prevedere deroghe per specifiche professionalità.
5. Disposizioni per i titolari di APE sociale
L’art. 1, comma 190, specifica che le esclusioni dall’adeguamento previste per i lavoratori gravosi (di cui al punto 3.1) non si applicano nei confronti dei soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell’APE sociale.
Pertanto, per i titolari di APE sociale, troveranno piena applicazione gli incrementi previsti per il biennio 2027-2028.
Conclusioni
Si raccomanda di valutare con attenzione i nuovi requisiti illustrati, in particolare distinguendo le casistiche per le quali è previsto l’adeguamento (1 mese per il 2027, 3 mesi per il 2028) da quelle per le quali l’adeguamento non opera.




