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Il precedente sostituto d’imposta è responsabile del rimborso all’ex dipendente

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  • Fisco
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Anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (per licenziamento, dimissioni o altre cause), la dichiarazione dei redditi presentata con il vecchio sostituto d’imposta rimane valida. Tuttavia, molti contribuenti si chiedono come gestire eventuali conguagli a credito o a debito derivanti dal 730 precompilato, soprattutto se, al momento dell’operazione, non sono più dipendenti dell’azienda indicata come sostituto.

Cosa succede se il conguaglio è a credito?

Normalmente, il 730 consente di ottenere rimborsi o pagare eventuali debiti direttamente in busta paga, senza ulteriori adempimenti. Ma se il lavoratore non percepisce più lo stipendio dall’azienda indicata, come viene gestito il rimborso?

Secondo la Circolare 14/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate, il vecchio sostituto d’imposta rimane comunque obbligato a corrispondere il rimborso all’ex dipendente, anche se il rapporto di lavoro è cessato. L’azienda dovrà effettuare il pagamento riducendo le ritenute sugli stipendi degli altri dipendenti, nei tempi previsti dalla normativa.

In sintesi:

  • Se il contribuente ha un credito, sarà il precedente datore di lavoro a doverlo rimborsare, a prescindere dalla nuova condizione lavorativa (nuova occupazione o disoccupazione).
  • Se il sostituto rifiuta il rimborso (con diniego documentato), il contribuente potrà recuperare l’importo nella dichiarazione dei redditi successiva, anche se con tempistiche più lunghe.

E se il conguaglio è a debito?

Se il 730 evidenzia un debito, il vecchio sostituto d’imposta non potrà effettuare la trattenuta (mancando la busta paga). In questo caso:

  1. L’azienda deve comunicare al contribuente l’importo da pagare.
  2. Il lavoratore dovrà versare direttamente il dovuto tramite modello F24.
  3. Alternativa: Se entro lo stesso anno d’imposta il sostituto corrisponderà altri compensi (es. liquidazione, bonus), il contribuente potrà richiedere la trattenuta con un interesse dello 0,40% mensile.

Conclusioni

  • Rimborso a credito? Spetta al vecchio datore di lavoro, anche dopo la cessazione del rapporto.
  • Debito da pagare? Il contribuente deve versarlo autonomamente con F24, a meno di accordi con l’ex sostituto.
  • Rifiuto del rimborso? Si recupera tramite la dichiarazione successiva.

Questa regola garantisce che i contribuenti non perdano i benefici del 730, anche in caso di cambiamenti lavorativi.




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