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Agevolazioni asili nido e forme di supporto domiciliare: novità normative 2026. Indicazioni su ISEE, domande pluriennali e aspetti operativi per le strutture educative.
31 Marzo 2026

Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028. Prime indicazioni operative.

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Premessa

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 42/L della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, ha introdotto, all’articolo 1, commi 180, 181 e da 185 a 190, disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028.

La presente circolare fornisce le indicazioni necessarie per l’applicazione di tali disposizioni, tenuto conto del decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 19 dicembre 2025, che ha quantificato l’incremento della speranza di vita.


1. Quadro normativo di riferimento

L’adeguamento per il biennio 2027-2028 è disciplinato dal combinato disposto di:

  • Decreto direttoriale 19 dicembre 2025: ha stabilito un incremento base dei requisiti di accesso al sistema pensionistico pari a tre mesi (e un incremento di 0,3 unità per i valori di somma di età e anzianità contributiva, le c.d. “Quote”).

Art. 1, comma 185, Legge n. 199/2025: ha disposto una modulazione nell’applicazione di tale incremento, prevedendo che:

  • Per l’anno 2027, l’incremento si applichi nella misura di un mese.
  • Per l’anno 2028, l’incremento si applichi nella misura intera di tre mesi.

2. Nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento

Si riepilogano i requisiti aggiornati per le principali forme di pensionamento, valevoli per gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione Separata INPS.

2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, D.L. n. 201/2011)

PeriodoRequisito anagrafico (generale)Requisito anagrafico (contributivo: primo accredito dal 1996 con 5 anni di contributi)
1° gen. 2027 – 31 dic. 202767 anni e 1 mese71 anni e 1 mese
1° gen. 2028 – 31 dic. 202867 anni e 3 mesi71 anni e 3 mesi

2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, D.L. n. 201/2011)

PeriodoRequisito contributivo (uomini)Requisito contributivo (donne)
1° gen. 2027 – 31 dic. 202742 anni e 11 mesi41 anni e 11 mesi
1° gen. 2028 – 31 dic. 202843 anni e 1 mese42 anni e 1 mese

Nota: Il trattamento pensionistico anticipato decorre dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra mobile), con eccezioni per le gestioni speciali (CPDEL, CPS, CPI, CPUG) per le quali decorrono 7 mesi se maturati entro il 2027 e 9 mesi se maturati dal 2028.

2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci (art. 1, comma 199, lett. a), b) e c), L. n. 232/2016)

PeriodoRequisito contributivo
1° gen. 2027 – 31 dic. 202741 anni e 1 mese
1° gen. 2028 – 31 dic. 202841 anni e 3 mesi

3. Esclusioni dall’adeguamento per il biennio 2027-2028

La Legge di Bilancio 2026 ha previsto importanti esclusioni dall’adeguamento per alcune categorie di lavoratori, come specificato di seguito.

3.1 Lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (art. 1, commi 186 e 187)

Per i lavoratori iscritti all’AGO, forme sostitutive e Gestione Separata, che soddisfano specifici requisiti di anzianità contributiva (30 anni) e di svolgimento dell’attività usurante, l’adeguamento non si applica. Di seguito i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e anticipata nel biennio:

Pensione di vecchiaia:

  1. Attività gravose (7 anni negli ultimi 10): requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi.
  2. Attività gravose (6 anni negli ultimi 7): requisito anagrafico di 67 anni.
  3. Attività faticose e pesanti (D.Lgs. n. 67/2011): requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi.

Pensione anticipata (requisito contributivo):

  1. Uomini: 42 anni e 10 mesi.
  2. Donne: 41 anni e 10 mesi.

3.2 Lavoratori precoci addetti ad attività gravose/faticose (art. 1, comma 188)

Per i lavoratori precoci di cui all’art. 1, comma 199, lett. d), L. n. 232/2016 (addetti ad attività gravose o faticose e pesanti), l’adeguamento non si applica. Il requisito contributivo per l’accesso rimane 41 anni per tutto il biennio 2027-2028.

3.3 Lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti (D.Lgs. n. 67/2011)

L’art. 1, comma 189, conferma che anche per il biennio 2027-2028 non trova applicazione l’adeguamento della speranza di vita ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 67/2011 per i lavoratori usuranti (es. lavoratori notturni, turnisti, addetti a mansioni usuranti). I requisiti rimangono pertanto quelli già adeguati con i decreti direttoriali del 2011 e 2014.


4. Disposizioni per il personale di difesa, sicurezza e soccorso pubblico

L’art. 1, commi 180 e 181, della Legge di Bilancio 2026 prevede un incremento aggiuntivo dei requisiti per il personale delle Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco.

  • A decorrere dal 2028, è previsto un incremento di un mese.
  • A decorrere dal 2029, un ulteriore incremento di un mese.
  • A decorrere dal 2030, un ulteriore incremento di un mese.

Tali incrementi si aggiungono a quelli previsti per il biennio 2027-2028. Per il personale di questo comparto, nel biennio 2027-2028 i requisiti risultano pertanto così definiti:

TipologiaPeriodoRequisito
Pensione di vecchiaia2027Incremento di 1 mese rispetto al biennio 2025-2026
2028Incremento di 3 mesi rispetto al biennio 2025-2026
Pensione di anzianità2027– 41 anni e 1 mese di contributi (opzione 1)
– 54 anni e 1 mese (opzione 2)
– 58 anni e 1 mese (opzione 3)
2028– 41 anni e 3 mesi di contributi (opzione 1)
– 54 anni e 3 mesi (opzione 2)
– 58 anni e 3 mesi (opzione 3)

Si fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 1, comma 181, che potrà prevedere deroghe per specifiche professionalità.


5. Disposizioni per i titolari di APE sociale

L’art. 1, comma 190, specifica che le esclusioni dall’adeguamento previste per i lavoratori gravosi (di cui al punto 3.1) non si applicano nei confronti dei soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell’APE sociale.

Pertanto, per i titolari di APE sociale, troveranno piena applicazione gli incrementi previsti per il biennio 2027-2028.


Conclusioni

Si raccomanda di valutare con attenzione i nuovi requisiti illustrati, in particolare distinguendo le casistiche per le quali è previsto l’adeguamento (1 mese per il 2027, 3 mesi per il 2028) da quelle per le quali l’adeguamento non opera.

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