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Superbonus 110% - la Guida e l'Agevolazione introdotta dal Dl Rilancio

Immagine Servizio F24Il Decreto Rilancio (dl n.34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77), ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus).

In particolare, l’art. 119 del Decreto Rilancio, nell’incrementare al 110 per cento l’aliquota di detrazione spettante, individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione nonché gli adempimenti da attuare ai fini della spettanza della stessa.

Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è rappresentata dalla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Beneficiari

L’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato al comma 9 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, in particolare alla lettera a) individua i condomini, alla lettera b) le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (massimo due) fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, alla lettera c) gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), alla lettera d) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, alla lettera d-bis) le ONLUS e alla lettera e) le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Interventi agevolati

Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).

Gli interventi “trainanti o principali”, secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell’art.119, sono quelli: 

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comune degli edifici;
  • antisismici e di riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus).

Limiti di spesa

Per gli interventi di isolamento termico sugli involucri, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.

Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici in condominio, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 30.000 euro per singola unità immobiliare.

Per gli interventi antisismici (sismabonus), gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a:

  • 96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari;
  • 96.000 euro, nel caso di acquisto delle case antisismiche;
  • 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascuno edificio (condomini).

Superbonus e altre agevolazioni edilizie

Le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus). In particolare, come già precisato, il Superbonus a differenza delle predette agevolazioni prevede un’aliquota di detrazione più elevata, nonché una diversa modalità di fruizione dell’agevolazione in quanto la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è inoltre possibile optare per un utilizzo alternativo della detrazione mediante lo sconto e la cessione.

Cessione e sconto in fattura

Ai fini dell’opzione per la cessione e per lo sconto in fattura è necessario acquisire:

  • Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
  • l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Chi rilascia il visto di conformità

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del Dlgs n.241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Modello per l'opzione

L’esercizio dell’opzione (cessione e sconto in fattura), è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”. Detta comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020. 
La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui son state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. 

I servizi di CAF Lavoro e Fisco

Il CAF Lavoro e Fisco ai fini del Superbonus, tramite le sue SEDI, può svolgere:

  • Consulenza e assistenza fiscale per la fruizione del Superbonus.
  • Rilasciare il visto di conformità per l’esercizio dell’opzione della cessione e dello sconto in fattura;
  • Trasmettere telematica all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione per l’esercizio dell’opzione della cessione e dello sconto in fattura.

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